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D.M. 01/02/2008 n. 422. Il costruttore correda ogni singola unità prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 3. Ogni singolo sistema prodotto è corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo. Art. 9 - Conformità della produzione 1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformità della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione può procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: a) della conformità della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilità del sistema. 4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo. Art. 10 - Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea 1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli u- tenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° febbraio 2008 Il Ministro dei trasporti: Bianchi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Il Ministro della salute: Turco Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280 Allegati: Æ Allegato A Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di particolato correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche e integrazioni Fasce di appartenenza dei tipi di motori M1=2500 e N1 (massa di rif. 1) M1>2500 e N1 (massa di rif. 2) M1>2500 e N1 (massa di rif. 3) Valore limite della massa di particolato (g/km) Valore limite della massa di particolato (g/km) Valore limite della massa di particolato (g/km) euro 1 0,14 0,19 0,25 euro 2 0,08 0,12 0,17 euro 3 0,05 0,07 0,10 euro 4 0,025 0,04 0,06 Classe euro 1 e 2 euro 3 e 4 N1 (massa di rif. 1) RW = 1250 RW = 1305 N1 (massa di rif. 2) 1250 < RW = 1700 1305 < RW = 1760 N1 (massa di rif. 3) RW > 1700 RW > 1760 Allegato B Modello della scheda informativa Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di scarico per la riduzione della massa di particolato Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia. Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente, sono fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo: 0.3. Nome ed indirizzo del costruttore 0.4. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione: 0.5. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 1.1. Marca e tipo del sistema: 1.2. Disegni del sistema: 1.2.2. Descrizione del principio di funzionamento del sistema: 1.2.3. Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato: 1.2.4 Intervallo di temperatura di funzionamento del sistema: 1.2.5. Descrizione del dispositivo di verifica dell'intasamento del sistema: 1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato sistema: 1.4. Descrizione e disegni che mostrano la posizione del |sistema per l'abbattimento della massa di particolato in relazione al motore: 1.5 Osservazioni: Allegato C Criteri per la scelta e la validazione dell'autoveicolo rappresentativo 1) La scelta dell'autoveicolo rappresentativo è effettuata secondo i seguenti criteri: a) fascia di appartenenza ( EURO . . . .) del tipo di autoveicoli; b) cilindrata massima dei motori installati sugli autoveicoli appartenenti al tipo di autoveicoli; c) metodo di aspirazione dei motori di cui al punto b) 2) La validazione dell'autoveicolo rappresentativo, ai fini della procedura di verifica dell'idoneità del sistema, contempla la verifica dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO, HC, NOx, PT), rilevati con le stesse modalità di prova prescritte dalle norme in vigore all'atto dell'omologazione dell'autoveicolo. Tali valori debbono essere ricompresi in una fascia di tolleranza di non oltre il 20% rispetto ai corrispondenti valori limite di inquinamento previsti dalla norma, in conformità della quale è stato omologato l'autoveicolo rappresentativo. Allegato D Procedura per la verifica dell'idoneità di un sistema ai fini della sua omologazione 1) La procedura per la verifica dell'idoneità del sistema alla riduzione della massa di particolato è effettuata attraverso la rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti dell'autoveicolo rappresentativo. 2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia sull'autoveicolo rappresentativo privo di sistema che sullo stesso dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento. 3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di rigenerazione di tipo discontinuo (per le quali è previsto un processo di rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve essere conforme al seguente schema: a) una prova con il sistema nuovo; b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni prossime a quelle critiche (prima della rigenerazione). La media dei valori misurati nelle due prove è assunta quale livello finale della massa di particolato. 4) Il sistema è da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il valore della massa del particolato, ottenuto con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al punto 2, è inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento; b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC), ottenuti con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, non devono essere superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema; c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx), ottenuto dall'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema non deve superare di oltre il corrispettivo valore rilevato durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema. E' ammesso che il valore di emissione dell'NO2 ottenuto dal motore dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni. d) Il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di cui ai punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di oltre il 4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema. Allegato E Procedura per l'effettuazione della verifica di durabilità del sistema 1) La verifica di durabilità si basa sulla effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema. A scelta del costruttore, può essere realizzato: facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di sistema, una distanza non inferiore a 50.000 km; ovvero sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo rappresentativo ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al banco dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore. 2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali procede alla effettuazione del programma di accumulo. Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; è comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede l'inquadramento. 3) Il programma è descritto dettagliatamente nella domanda di omologazione del sistema. L'autorità che concede l'omologazione può prescrivere variazioni o integrazioni del programma. I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma, sono messe a disposizione dell'autorità che concede l'omologazione. 4) Al termine del programma è ammesso che la variazione del valore della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2. Allegato F Modello del certificato di omologazione Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione generale per la motorizzazione Ufficio..... Certificato riguardante: l'omologazione di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto dagli autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea. N. .......... Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001 n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del, recante «Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie Ml ed N1»; Vista la domanda presentata in data da intesa ad ottenere l'omologazione del tipo di sistema denominato; Vista l'omologazione; Visti il verbale n in data redatto dal Centro Prova Autoveicoli di; Si dichiara omologato il tipo di sistema: 0.1 marca (denominazione commerciale del costruttore); 0.2 tipo; 0.3 tipo di autoveicolo; 0.3.1 fascia di appartenenza EURO; la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, determina l'inquadramento del tipo di autoveicolo, nella fascia EURO. Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo omologato e devono reca- re un marchio di omologazione di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del ………...... lì ..... Il Direttore |
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